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Normative

Omeopatia / Dolore
 ACCORDO STATO/REGIONI del 7 Febbraio 2013
 Concernente i criteri e le modalità per la formazione e l'esercizio 
 dell'Agopuntura, Omeopatia, Fitoterapia 

Al fine di garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed assicurare il più alto livello di sicurezza ed informazione corretta, si stabiliscono i criteri e le modalità per certificare la qualità della formazione e dell'esercizio dell'Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia da parte dei medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti, individuando i criteri e i requisiti minimi dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività.
Si affidano ai rispettivi Ordini professionali l'attivazione di appositi elenchi di esperti, al fine di consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione.

Art. 1
Campo di applicazione

 1. "L'accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l'Agopuntutura, Omeopatia, Fitoterapia, a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione" .

 3. "Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia costituiscono ATTO SANITARIO e sono oggetto di ATTIVITA' RISERVATA perchè di ESCLUSIVA COMPETENZA E RESPONSABILITA'  PROFESSIONALE DEL MEDICO CHIRURGO" .

 4. "Omeopatia, Agopuntura, Fitoterapia sono considerate come SISTEMI DI DIAGNOSI, DI CURA E PREVENZIONE che affiancano la medicina ufficiale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione."

Art. 2
Definizioni

1. "L'Agopuntura è definita come METODO DIAGNOSTICO, CLINICO e TERAPEUTICO che si avvale dell'infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato."

2. "La Fitoterapia è definita come METODO TERAPEUTICO basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemiologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale."

3. "L'Omeopatia è definita come METODO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO BASATO SULLA LEGGE DEI SIMILI, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico.
Nella definizione di Omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Dl. n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti."

Art. 3
Elenchi dei medici chirurghi e odontoiatri esercenti l'Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia

1. "A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina."


 Il RUOLO delle ALTRE FIGURE PROFESSIONALI 

NATUROPATA: NON PUO' PRESCRIVERE DIETE ED EFFETTUARE TEST PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI (sentenza della Cassazione n. 17378/2015)

BIOLOGO NUTRIZIONISTA: può elaborare diete SOLAMENTE A SOGGETTI SANI. Nel caso di PAZIENTI CON PATOLOGIE, PUO' prestare la sua attività in ASSISTENZA CON IL MEDICO. Può elaborare autonomamente i profili nutrizionali solo se orientati al miglioramento del benessere.

DIETISTA: svolge la sua attività in strutture pubbliche o private MA IN COLLABORAZIONE CON IL MEDICO ai fini della formulazione di diete su prescrizione medica

FARMACISTA: NON PUO' PRESCRIVERE DIETE ma è titolato a fornire consulenze e a dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e altri prodotti vendibili in farmacia

 
 
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